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Art. 8
(Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalita' al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale e' fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con
richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo
145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base
ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti alla
politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della
loro stabilita';
e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per
lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto
in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che
possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado
o il Consiglio superiore della
magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1°
aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli
articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del
medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160.
4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati
di carattere oggettivo, puo' avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonche' l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di
assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9 (Modalita' di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo' essere trasmessa
anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante
puo' individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta puo' essere formulata anche oralmente e in tal
caso e' annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato puo'
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti,
associazioni od organismi. L'interessato puo', altresi', farsi assistere da
una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4. L'identita' dell’interessato e' verificata sulla base di idonei elementi
di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o
allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che
agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura,
ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di riconoscimento dell’interessato. Se l'interessato e' una persona
giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona
fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, e' formulata liberamente
e senza costrizioni e puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. |
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